Microraccolta Amianto

2023-03-23 14:39:58 By : Ms. Ava Qiu

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Le presenti linee guida rientrano tra le azioni previste dal Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna ai sensi della D.G.R. 1945/2017 (PAR-ER) con riferimento all’azione 6.2.1.3 “Promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di Materiale Contenente Amianto (MCA) in matrice compatta”.

Le linee guida definiscono procedure uniformi su scala regionale al fine di facilitare l’attività di rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto in matrice compatta (microraccolta) da parte dei cittadini, nel rispetto delle norme di natura sanitaria e ambientale a tutela della salute del cittadino e dell’ambiente.

a) amianto in matrice compatta o resinoide: prodotti, manufatti e applicazioni in cui le fibre di amianto sono fortemente legate in una matrice stabile e solida, come nel caso dei manufatti in cemento-amianto. Il Materiale contenente amianto è compatto quando può essere sbriciolato o ridotto in polvere solamente con l’impiego di attrezzi meccanici; b) amianto in matrice friabile: prodotti, manufatti e applicazioni in cui le fibre di amianto sono libere o debolmente legate, quali ad esempio isolanti dei tubi delle stufe, pannelli isolanti e guarnizioni di centrali termiche. L’amianto in matrice friabile può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale; c) autorimozione: la rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto effettuata direttamente dai soggetti di cui al punto 3; d) confezionamento dei rifiuti: le attività di preparazione dei rifiuti derivanti dalle attività di autorimozione effettuate secondo le modalità descritte al punto 12 finalizzate al conferimento al gestore per il successivo avvio a smaltimento; e) microraccolta: l’insieme delle operazioni di autorimozione (smontaggio e confezionamento) di piccole quantità di materiale contenenti amianto ad esclusione dei casi di cui al punto 4, effettuate dal singolo cittadino, trasportate e avviate a smaltimento esclusivamente dal gestore del servizio pubblico; f) utenza attiva: il titolare dell’utenza del servizio di gestione dei rifiuti cui è associato un contratto attivo relativo all’immobile oggetto della rimozione; g) kit per l’autorimozione di seguito “elenco materiali per l’autorimozione”: l’insieme dei dispositivi, ivi inclusi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i materiali idonei al confezionamento dei rifiuti oltre alle specifiche istruzioni per l’uso, reperiti sul mercato direttamente dal cittadino, per la rimozione in autonomia e il confezionamento di piccole quantità di materiale contenente amianto; h) gestore o “gestore del servizio pubblico”: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; i) piccole quanttà di materiale contenente amianto: si intendono le quantità inferiori o pari ai quantitativi massimi riportati nella tabella di cui al punto 8; j) piano operatvo semplificato: piano operativo redatto dal soggetto di cui al punto 3 secondo il format riportato in Appendice 2 per l’autorimozione e il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto ai fini del successivo conferimento al gestore.

a) PAR-ER: Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna b) MCA: Materiale Contenente Amianto c) DPI: Dispositivi di Protezione Individuale

La finalità principale dell’azione 6.2.1.3 del PAR-ER è quella di favorire e semplificare la rimozione e il corretto smaltimento dei piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle abitazioni civili e/o nelle relative pertinenze. Più nel dettaglio la presente azione si concentra sulla definizione di procedure uniformi per le attività di microraccolta, nel rispetto delle norme di natura sanitaria e ambientale a tutela della salute del cittadino e dell’ambiente.

Alla base dell’azione, vi è la necessità di ridurre i rischi di esposizione all’amianto nell’ambito delle civili abitazioni e i rischi per la collettività derivanti da un non corretto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Le attività di microraccolta e le relative procedure descritte nel presente documento riguardano esclusivamente i privati cittadini relativamente alla rimozione di piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle relative abitazioni e/o pertinenze, nei limiti di quanto previsto ai successivi punti 4 (Campo di applicazione), 8 (Limiti quantitativi) e 9 (Ulteriori limitazioni per le attività di autorimozione e microraccolta).

Le attività di microraccolta e le relative procedure descritte nel presente documento riguardano materiali costituiti da amianto in matrice compatta in buono stato di conservazione, presenti in insediamenti civili, escludendo quelli di origine industriale e/o artigianale.

Il Codice EER del materiale contenente amianto rimosso attraverso la microraccolta è il 170605*: materiali da costruzione contenenti amianto.

NON può essere effettuata la rimozione dei materiali contenenti amianto nell’ambito della microraccolta qualora:

Nei casi soprariportati (casi di esclusione) il cittadino dovrà rivolgersi a ditte specializzate (iscritte alla sezione specifica dell’Albo Gestori Ambientali, ex. D.Lgs. 152/06).

Il soggetto titolato ad effettuare la comunicazione di rimozione dell’amianto è rappresentato di norma dall’intestatario dell’utenza attiva riferita all’immobile dal quale si intende rimuovere il MCA.

I quantitativi annualmente rimossi dall’utenza non possono eccedere i limiti previsti al punto 8. Gli interventi di rimozione della stessa tipologia (ad esempio tettoia in lastre) non possono essere frazionati e conferite in più annualità.

I rifiuti rimossi nell’ambito della microraccolta, derivano da un’attività domestica e vengono quindi classificati come rifiuti urbani sulla base dell’articolo 184, comma 2, let. a) del D. Lgs 152/06:

Le attività di autorimozione e confezionamento devono essere effettuate esclusivamente dall’utenza attiva riferita all’immobile in cui sono presenti i manufatti contenenti amianto oggetto delle attività di autorimozione, seguendo la procedura e le modalità descritte ai punti 10 e 11.

Il servizio di microraccolta è attivato a seguito di uno specifico atto approvato da ATERSIR che conforma i regolamenti di servizio di gestione dei rifiuti dei Comuni emiliano-romagnoli alle presenti linee guida.

I ruoli e le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nelle attività di microraccolta sono:

il gestore del servizio pubblico:

Il gestore può avvalersi di ditte specializzate da esso incaricate per le attività di ritiro, trasporto e conferimento del materiale contenente amianto.

Regione Emilia-Romagna, AUSL, ATERSIR di concerto coi gestori definiscono i contenuti minimi degli strumenti informativi coordinati (es. brochure informativa, numero di telefono di riferimento, e-mail, pagina sul sito) da attivare per promuovere la conoscenza del nuovo servizio e per agevolare il cittadino nell’attivazione del servizio di microraccolta.

A seconda del tipo di manufatto, per “piccole quantità” si intendono quelle inferiori o pari ai quantitativi massimi riportati nella tabella sottostante, da conferirsi, senza frazionare l’intervento per ciascuna tipologia:

Pannelli, lastre piano e/o ondulate

In caso di coperture la superficie deve essere strutturalmente continua; sono esclusi interventi su più strutture adiacenti e appartenenti a più soggetti.

I quantitativi singoli o associati sopra richiamati devono essere rispettati annualmente (intendendo come riferimento l’anno solare) per ogni singola comunicazione alle AUSL da parte della singola utenza. Il peso massimo consentito per ogni ritiro è pari ad un massimo di 500 kg. E’ prevista una tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destino del materiale.

In coerenza con le misure previste dal DM 6 settembre 1994 e dal D.Lgs 81/08, i manufatti devono essere facilmente raggiungibili attraverso l’impiego di idonee attrezzature (scale, trabatelli). Nel caso di rimozione delle coperture va tenuto presente il rischio di caduta dall’alto sia per sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestabili, sia per caduta dai lati.

Gli interventi sulle coperture possono essere effettuati dal titolare dell’utenza attiva ad un’altezza massima pari a 3,00 metri, in modo tale che la persona che opera, proceda alla rimozione da un’altezza massima di 2,00 metri dal piano campagna.

Il privato cittadino prima di iniziare ogni attività deve presentare all’AUSL territorialmente competente il Piano operativo semplificato al fine di poter procedere alla rimozione nell’ambito del servizio di microraccolta. Il cittadino può ricevere le informazioni per l’avvio della pratica e per le corrette modalità di rimozione, confezionamento e conferimento al gestore.

Più in dettaglio, il cittadino:

a) può contattare l’AUSL o il gestore per accertarsi della possibilità di avviare la procedura e per avere informazioni sulle modalità di attivazione ovvero acquisire le informazioni attraverso i siti web e gli strumenti informativi messi a disposizione previsti dalle presenti linee guida;

b) acquisisce il format del piano operativo semplificato direttamente presso le sedi delle AUSL territorialmente competenti oppure lo scarica via web dal sito delle AUSL stesse;

c) compila il piano operativo semplificato (di cui viene riportato il format in Appendice 2) e lo può trasmettere all’AUSL territorialmente competente attraverso le seguenti modalità:

Il piano operativo semplificato compilato dall’utente può in alternativa essere inviato ad AUSL con le modalità suddette dal gestore per conto dell’utente stesso.

d) provvede alla rimozione e al confezionamento dei rifiuti secondo le modalità operative descritte al punto 12 e sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni fornite dall’AUSL utilizzando l’apposito materiale conforme a quanto indicato al punto 11. Durante le lavorazioni deve essere interdetto l’accesso di estranei.

e) contatta il gestore per concordare le modalità e le tempistiche di confezionamento del materiale d di ritiro;

f) posiziona il materiale già confezionato in un punto idoneo al ritiro da parte del gestore o da una ditta specializzata da esso incaricata e facilmente accessibile per le operazioni di carico;

g) detiene il rifiuto rimosso e confezionato fino al ritiro da parte del gestore o da una ditta specializzata da esso incaricata, unitamente alle copie del piano operativo semplificato di cui al punto c). Al momento del ritiro il gestore compila e firma le copie per ricevuta, nell’apposita sezione del piano operativo. Due copie firmate dal gestore vengono lasciate al privato. Una copia rimane al gestore;

h) invia all’AUSL, una copia firmata per ricevuta dal gestore entro un mese dal ritiro, l’altra la conserva per sé.

Ai fini della autorimozione, è necessario dotarsi preliminarmente di Dispositivi di Protezione Individuale, che consistono in materiali e attrezzature adeguate alle lavorazioni da effettuare.

I Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare ai fini della protezione dal rischio di inalazione di polveri e fibre e per la fase di confezionamento del MCA sono i seguenti:

Fermo restando il divieto di effettuare le operazioni di rimozione che presentino evidenti rischi di infortunio (punto 4), considerate le diverse possibili lavorazioni associate alla rimozione delle tipologie di manufatti previsti nella presente linea guida, si riporta anche un elenco non esaustivo di Dispositivi di Protezione Individuale, utili a controllare il rischio residuo infortunistico:

Il cittadino potrà decidere l’eventuale scelta e utilizzo di questi ultimi Dispositivi di Protezione Individuale in funzione dei possibili pericoli legati al contesto in cui viene effettuata la rimozione.

I soggetti di cui al punto 3 che provvedono autonomamente alla rimozione di piccoli manufatti contenenti amianto nell’ambito del servizio di microraccolta devono attenersi alle seguenti procedure per il confezionamento dei relativi rifiuti:

1) trattare il manufatto su tutta la superficie con un prodotto incapsulante certificato di tipo D (DM 20.8.1999) in soluzione acquosa, colorata, con il metodo a spruzzo a bassa pressione (utilizzando una pompa a spalla o una spruzzetta manuale), prima della sua rimozione (in conformità con il DM 6.9.1994);

2) racchiudere il materiale rimosso con teli di plastica trasparenti sigillati con nastro adesivo; lastre e pannelli devono essere confezionati a norma di legge e anche sulla base delle indicazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti; piccoli pezzi di materiale compatto, privi di spigoli taglienti, possono essere racchiusi in doppi sacchi di plastica trasparente;

3) detenere il rifiuto presso la sede della rimozione fino alla data concordata per il ritiro e conferirlo al gestore del Servizio Pubblico per il ritiro a domicilio secondo le modalità concordate.

Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere condotte salvaguardando l’integrità del materiale in tutte le fasi dell’intervento. I materiali asportati non devono essere frantumati dopo la rimozione. Il cittadino deve proteggersi durante l’operazione di rimozione e confezionamento del manufatto con tuta, guanti monouso e mascherina usa e getta con filtro P3 come indicato al punto 11; al termine del lavoro, i DPI devono essere conferiti assieme al rifiuto all’interno dei teli di plastica trasparenti.

I rifiuti di amianto possono essere conferiti al gestore o ad una ditta specializzata da esso incaricata solo se accompagnati dal piano operativo semplificato consegnato all’AUSL territorialmente competente (timbrato o associato alla ricevuta PEC).

Al ritiro, il gestore compila e firma per ricevuta il piano operativo semplificato (tre copie: una al gestore, le altre due per il cittadino che ne invia una ad AUSL e l’altra la conserva per sé). Il gestore deve verificare la corrispondenza fra i rifiuti da ritirare e i quantitativi riportati nel piano operativo.

L’appuntamento per il ritiro a domicilio deve essere fissato di norma entro il termine di 30 giorni dalla chiamata al Gestore per il ritiro del materiale.

Il materiale già confezionato deve essere posizionato dall’utente in un punto idoneo al ritiro da parte del gestore e facilmente accessibile per le operazioni di carico da parte dei mezzi preposti.

Una copia del piano rimane al gestore ai fini delle rendicontazioni annuali previste dalla procedura.

Il gestore o la ditta specializzata da esso incaricata deve provvedere al conferimento dei rifiuti provenienti da microraccolta ad impianto di smaltimento autorizzato.

In caso di non corretta applicazione delle procedure e/o di non corrispondenza di tipologia di materiale e quantitativi, con quanto contenuto nel piano operativo semplificato, il gestore non procede al ritiro e segnala tempestivamente la presenza di materiale contenente amianto a terra al Comune e alla sezione territorialmente competente di ARPAE.

Il costo del materiale necessario per l’autorimozione di cui al punto 11 è a carico del cittadino.

Il servizio di raccolta e smaltimento attraverso la modalità della microraccolta dell’amianto è all’interno del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il relativo costo è inserito nella pianificazione economico-finanziaria del servizio di gestione dei rifiuti all’interno della voce “Costi Comuni”.

Al fine di eliminare duplicazioni di richieste di informazioni agli enti coinvolti i Gestori del servizio, Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, AUSL e Comuni condividono le informazioni relative agli utenti che hanno usufruito del servizio di microraccolta dell’amianto, alle quantità e tipologia di materiali raccolti e alla loro localizzazione.

La gestione delle informazioni e dei dati personali relativi alla presenza di materiali contenenti amianto e alla loro rimozione ai sensi delle presenti linee guida si inserisce in attività di pubblico interesse (prima, su tutte, la tutela della salute pubblica) disciplinate dalla legge in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati personali svolto per tali finalità, rientra nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico, che non necessita del consenso da parte del soggetto interessato. Nell’ambito di tali operazioni di trattamento possono legittimamente essere ricomprese la conservazione e la comunicazione dei dati personali da parte di tutti gli enti pubblici e gestori di servizi pubblici coinvolti nell’esercizio delle funzioni amministrative previste per legge. In ogni caso, con riferimento al diritto di accesso a tali dati e documenti troverà applicazione la disciplina prevista dagli art. 22 e ss. della legge 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016.

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